La Corte Costituzionale boccia la legge Fini-Giovanardi

Data di pubblicazione: 
Thursday 13 February 2014
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La sentenza della Corte Costituzionale ha bocciato la legge Fini-Giovanardi. Nella odierna Camera di consiglio, si legge in una nota, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). Tra le motivazioni si spiega come: «Furono inseriti emendamenti estranei all’originalità del decreto».

LE MOTIVAZIONI DELLA BOCCIATURA- Le nuove norme in materia di droga, infatti, erano state inserite con un emendamento, in fase di conversione, nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. A sollevare la questione di legittimità era stata la terza sezione penale della Cassazione. Viene così cancellata la norma con cui si erano parificate “ai fini sanzionatori” droghe pesanti e leggere: con la Fini-Giovanardi erano infatti state elevate le pene, prima comprese tra due e sei anni, per chi spaccia hashish, prevedendo la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro. Le motivazioni della Corte saranno rese note nelle prossime settimane: la bocciatura della Fini-Giovanardi dovrebbe far rivivere automaticamente la precedente normativa Jervolino-Vassalli, varata nel ’90. Di certo, la pronuncia della Consulta avrà notevoli ripercussioni sia sul numero degli attuali detenuti arrestati per reati legati agli stupefacenti, sia sui procedimenti in corso per questi stessi reati.

COME SI RITORNA? – La precedente legge ovvero la n. 162 del 1990 sull’uso, la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti (droghe) sarà quella attiva a partire da ora. Le sanzioni sono soprattutto amministrative, si tratta di sospensione della patente, porto d’armi e passaporto, non oltre i tre mesi. Prima di queste misure il prefetto poteva avvisare la persona ed invitarla a cessare l’illecito. Più grave è considerata invece la produzione e lo spaccio dello stupefacente. La Corte costituzionale nel 1991 dichiarò che la detenzione di una quantità leggermente superiore a quella considerata come “dose media giornaliera” non comportava comunque il reato di spaccio. Non solo, con il referendum del 1993 furono abolite le sanzioni penali (il carcere) per il solo uso personale di droga.

Fonte: Giornalettismo.